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Leggi e Norme
Profilo Giuridico
La Locazione Operativa viene disciplinata dal
punto di vista soggettivo della qualificazione giuridica dal polo dei contratti
con causa di godimento. In questo si differenzia dalla Locazione Finanziaria
che, per la giurisprudenza, viene disciplinata dal polo dei contratti con causa
di finanziamento. Seppur non espressamente disciplinato dal Codice Civile, il
contratto di Locazione Operativa si configura, infatti, come un contratto tipico
di Locazione, regolamentato al Capo IV del Titolo III del Libro IV delle
Obbligazioni (Codice Civile).
Aspetti Distintivi del Contratto di
Locazione operativa rispetto al Contratto di Leasing Finanziario
Sotto il
profilo civilistico, il contratto di Locazione Operativa si differenzia da
quello di Leasing Finanziario per i seguenti motivi:
- Il rischio derivante dalla proprietà del bene rimane a carico del
Locatore
- L'ammontare complessivo dei canoni pattuiti risulta commisurato
all'effettivo godimento e utilizzo del bene e dei servizi integrati di gestione
ed assistenza
- Non è previsto contrattualmente il diritto del conduttore a riscattare la
proprietà del bene locato ad un prezzo prestabilito.
Il Regime Fiscale
La Locazione Operativa prevede la
deducibilità dei canoni da parte del conduttore in base al criterio della
competenza economica, di cui al I comma dell'Art. 75 del Testo Unico delle
Imposte sui Redditi T.U.I.R. (Decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986 n. 917). Più precisamente, in base al disposto del II comma del
medesimo articolo, il costo relativo ai canoni di Locazione è deducibile in
relazione al periodo di maturazione, indipendentemente dalla durata del
contratto. Ai fini IRAP, il costo dei canoni di Locazione risulta interamente
deducibile.
Aspetti distintivi del contratto di Leasing
Finanziario
Dal punto di vista fiscale, l'operazione di Leasing
Finanziario è disciplinata da norme specifiche e del tutto differenti da quelle
che regolano il contratto di Locazione Operativa; infatti, nel T.U.I.R., quando
il Legislatore, in alcuni casi e solo in questi, vuole accomunare il 'Leasing
Finanziario' alla 'Locazione Operativa' li cita esplicitamente e in modo
distinto. Più precisamente, le norme del T.U.I.R. che regolano il contratto di
Leasing Finanziario sono le seguenti:
- Art. 55, V comma, che considera sopravvenienza attiva il valore del bene in
caso di cessione del contratto di 'Leasing Finanziario' da un Utilizzatore ad un
altro
- Art. 67, VIII comma, che subordina la deducibilità dei canoni di leasing
alla durata del contratto che, per i beni mobili, non deve essere inferiore alla
metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito, per i
beni stessi, al II comma del medesimo articolo, in relazione all'attività
esercitata dall'Utilizzatore
- Art. 67, VIII comma, che stabilisce il metodo di ammortamento che deve
essere adottato da parte delle società finanziarie per i beni concessi in
'Leasing Finanziario'

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