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Profilo Giuridico

La Locazione Operativa viene disciplinata dal punto di vista soggettivo della qualificazione giuridica dal polo dei contratti con causa di godimento. In questo si differenzia dalla Locazione Finanziaria che, per la giurisprudenza, viene disciplinata dal polo dei contratti con causa di finanziamento. Seppur non espressamente disciplinato dal Codice Civile, il contratto di Locazione Operativa si configura, infatti, come un contratto tipico di Locazione, regolamentato al Capo IV del Titolo III del Libro IV delle Obbligazioni (Codice Civile).

Aspetti Distintivi del Contratto di Locazione operativa rispetto al Contratto di Leasing Finanziario

Sotto il profilo civilistico, il contratto di Locazione Operativa si differenzia da quello di Leasing Finanziario per i seguenti motivi:

  • Il rischio derivante dalla proprietà del bene rimane a carico del Locatore

  • L'ammontare complessivo dei canoni pattuiti risulta commisurato all'effettivo godimento e utilizzo del bene e dei servizi integrati di gestione ed assistenza

  • Non è previsto contrattualmente il diritto del conduttore a riscattare la proprietà del bene locato ad un prezzo prestabilito.



Il Regime Fiscale

La Locazione Operativa prevede la deducibilità dei canoni da parte del conduttore in base al criterio della competenza economica, di cui al I comma dell'Art. 75 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi T.U.I.R. (Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917). Più precisamente, in base al disposto del II comma del medesimo articolo, il costo relativo ai canoni di Locazione è deducibile in relazione al periodo di maturazione, indipendentemente dalla durata del contratto. Ai fini IRAP, il costo dei canoni di Locazione risulta interamente deducibile.

Aspetti distintivi del contratto di Leasing Finanziario

Dal punto di vista fiscale, l'operazione di Leasing Finanziario è disciplinata da norme specifiche e del tutto differenti da quelle che regolano il contratto di Locazione Operativa; infatti, nel T.U.I.R., quando il Legislatore, in alcuni casi e solo in questi, vuole accomunare il 'Leasing Finanziario' alla 'Locazione Operativa' li cita esplicitamente e in modo distinto. Più precisamente, le norme del T.U.I.R. che regolano il contratto di Leasing Finanziario sono le seguenti:

  • Art. 55, V comma, che considera sopravvenienza attiva il valore del bene in caso di cessione del contratto di 'Leasing Finanziario' da un Utilizzatore ad un altro

  • Art. 67, VIII comma, che subordina la deducibilità dei canoni di leasing alla durata del contratto che, per i beni mobili, non deve essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito, per i beni stessi, al II comma del medesimo articolo, in relazione all'attività esercitata dall'Utilizzatore

  • Art. 67, VIII comma, che stabilisce il metodo di ammortamento che deve essere adottato da parte delle società finanziarie per i beni concessi in 'Leasing Finanziario'

 


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